Art. 2.
(Prostituzione minorile).

      1. Il secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di danaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».